Ordinanza per la pulizia e manutenzione di fossi e scoline

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CONSIDERATO che si ritiene indispensabile mantenere e/o ripristinare l’originaria sede dell’alveo dei fossi, canali e fossette del reticolo superficiale al fine di favorire il regolare deflusso delle acque meteoriche dell’intero territorio comunale per ev

Data:

10 Settembre 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

Ordinanza numero 37 del 10-09-2024       Reg. Pub. n. 425
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che il territorio comunale nei giorni del 5 e 8 settembre 2024 è stato interessato da eventi meteorologici avversi di notevoli proporzioni con pioggia intensa e conseguenti allagamenti e sversamento di materiale (fango e detriti) sulle strade e nell’alveo dei fossi comunali;
Vista l’Ordinanza n. 36 del 05-09-2024 di Attivazione del C.O.C. (centro operativo comunale di protezione civile) per stato di allarme per criticità idrogeologica e idraulica causata da forti piogge;
VISTI i sopralluoghi effettuati sull’intero territorio Comunale, nei quali si riscontrava la carenza di manutenzione dei fossati interpoderali, necessari a garantire il deflusso delle acque meteoriche fino ai corsi d’acqua consortili, così da garantire la sicurezza delle aree abitate del territorio Comunale, parzialmente o quasi completamente ostruiti, segno evidente di mancata manutenzione;
RICHIAMATA la Legge Regionale del 8 maggio 2009, n. 12 e ss. mm. ii. recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” ed in particolare l’art. 34 “Esecuzione e mantenimento delle opere minori”;
RICHIAMATO, altresì, il “Regolamento di Polizia Rurale” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 03-11-2014, ed in particolare l’art. 45 che dispone:
“I proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fosso o canali privati, hanno l’obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno per la proprietà contermini e delle eventuali vie contigue”;
CONSIDERATO che si ritiene indispensabile mantenere e/o ripristinare l’originaria sede dell’alveo dei fossi, canali e fossette del reticolo superficiale al fine di favorire il regolare deflusso delle acque meteoriche dell’intero territorio comunale per evitare situazioni di pericolo derivanti da allagamenti;
CONSIDERATO, altresì, che il non regolare scolo e deflusso delle acque può comportare, anche a causa del ristagno delle stesse, l’insorgere di numerosi problemi di carattere igienico-sanitario, quali il richiamo per topi, il proliferarsi di insetti e la formazione di putrescenze maleodoranti;
VERIFICATO che su alcuni fossi e canali da tempo non vengono svolte opere di manutenzione, quali la pulizia del fondo dai detriti depositati, lo sfalcio delle rive, il taglio delle piante cresciute all’interno dell’alveo e la disotturazione dei manufatti idraulici costituenti i varchi di accesso alle proprietà;
RITENUTO pertanto necessario provvedere alla pulizia di canali e fossi e manufatti idraulici (tombinamenti, pozzetti-caditoia, pozzetti di raccordo, ecc.) presenti nel territorio comunale, ripristinando, altresì, i corretti livelli di pendenza, allo scopo di consentire il regolare deflusso delle acque al fine di una adeguata prevenzione atta a ridurre i rischi diretti ed indiretti cui è sottoposto l’intero territorio comunale;
CONSIDERATO che per quanto detto sopra è indispensabile l’applicazione delle norme che regolano la “pulizia periodica di canali, rogge, fossi, tombinamenti, pozzetti, ecc., a tutela della pubblica e privata incolumità dei cittadini” ai proprietari dei terreni adiacenti i citati manufatti;
RISCONTRATA la necessità di evitare ulteriori allagamenti alle sedi viabili ed impedire il successivo danneggiamento dei manti stradali e quindi compromettere la regolare attività economica e sociale;
VISTO l’Art. 2 commi 1° e 7°, l’Art. 14 commi 1 lett. a) e b) e l’Art. 15 comma 1°, del Nuovo Codice della Strada e ss. mm. ii.;
VISTI gli artt. 931, 915, 916, e 917 del Codice Civile che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d’acqua superficiali i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d’acqua e agli utilizzatori degli stessi;
VISTI:
il D.P.R. n. 495 del 16.12.1993 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e ss.mm.ii.;
il “Regolamento di Polizia Rurale” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 03-11-2014
il “Regolamento di Polizia Idraulica” approvato dall’Assemblea Consortile con Deliberazione n. 24/2021 in data 26-11-2021 resa esecutiva con nota 24-11-2021 della Direzione Regionale Bonifica e Irrigazione;
VISTA la Legge Regionale del 8 maggio 2009, n. 12 e ss. mm. ii. recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” ed in particolare l’art. 34 “esecuzione d mantenimento delle opere minori”;
VISTO l’art. 16 comma 1° della Legge 24/11/1981 n. 689;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
ORDINA
ai proprietari, frontisti, affittuari o possessori o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni ed immobili in generale prospicienti le strade comunali, le strade vicinali pubbliche e tutte le strade di pubblico passaggio e/o con diritto di servitù, di fossi individuati anche sul suolo privato indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale, nonché a chiunque altro vi sia tenuto per Legge e/o Regolamento, ed ai sensi di Legge di PROVVEDERE ENTRO E 45 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ALL’ESCAVAZIONE fino a livello e misura dovuta in larghezza e profondità dei fossi;
ALLA RIMOZIONE dei passaggi provvisori e/o inadeguati e di qualsiasi altro ostacolo in modo che risulti assicurato, garantito ed agevolato il libero deflusso delle acque pluviali;
ALLA DISOTTURAZIONE E/O PULIZIA dei manufatti idraulici (tombinamenti di accesso alle proprietà, ecc.) che impediscono il regolare passaggio e deflusso delle acque meteoriche;
ALLA RIMOZIONE TEMPESTIVA delle frane ed all’effettuazione di tutti quei lavori idonei ad evitare il manifestarsi delle medesime;
ALLA RIPULITURA dei cigli prospicienti le strade comunali e vicinali pubbliche dalle erbacce;
AL TAGLIO delle fronde che invadono le sedi delle strade predette;
ALLA REALIZZAZIONE di tutti quei fossi che si rendono necessari per il regolare deflusso delle acque che si raccolgono a monte dei fondi, anche se provenienti da terreni di altra proprietà;
ALL’ESECUZIONE di tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni di allagamento e/o di mancato deflusso e comunque atti ad evitare pericoli anche potenziali per la privata e pubblica incolumità;

DISPONE
che i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di SANZIONE AMMINISTRATIVA da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e con l’applicazione della procedura di cui all’art. 16 comma 1° della Legge 24/11/1981 n. 689, demandando il controllo sul rispetto del presente provvedimento all’Area 3^ - Uso ed Assetto del Territorio, congiuntamente alla Polizia Locale, la quale in caso di inottemperanza procederà nei termini di legge (ex art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000) oltre ad inoltrare all’Autorità Giudiziaria la violazione dell’art. 650 del C.P.;
La pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Villa Estense e sito Web nonché la trasmissione di copia della presente al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo per la generale conoscenza.
SI INFORMA CHE
contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Coradin Veronica

Ultimo aggiornamento: 10/09/2024, 11:00

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