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DECERTIFICAZIONE AMMINISTRATIVA - ART. 15 LEGGE N. 183/2011

Dal 1° gennaio 2012 gli uffici pubblici non possono richiedere né rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonché ai Gestori di Pubblici Servizi (Enel, Telecom, ACI, etc.).

Ciò a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2012, L. 183/2011.
Le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi sono infatti obbligati ad operare esclusivamente con le autodichiarazioni prodotte dai cittadini, favorendo la decertificazione voluta dalla legge. Gli Uffici comunali dello Stato Civile e dell’Anagrafe potranno quindi rilasciare i certificati solamente ad uso privato. A tal fine non potranno più essere rilasciati certificati anagrafici da presentare ad altre P.A. e/o Gestori P.S. per uso ad esempio: pensioni, assegni familiari, sussidi sociali, scolastico, fiscale, agevolazioni agricole, concorsi pubblici, etc..A tal proposito, l’art. 15 della sopracitata L. 183/2011 impone infatti, sui certificati rilasciati dalla P.A., relativi a stati, qualità personali e fatti, di apporre la seguente dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

La mancata apposizione di detta dicitura comporta la nullità del certificato.

Il cittadino può utilizzare le autocertificazioni anche per i rapporti con le Istituzioni Private (Banche, Assicurazioni, Agenzie d’Affari, Poste Italiane, notai, etc.) che consentano l’utilizzo delle norme del Testo Unico sulla documentazione amministrativa di cui all’art. 2 D.P.R. 445/2000. Si rammenta, infine, che l’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. n. 445/2000), è gratuita e non comporta l’autenticazione della firma.


LEGGE 12 novembre 2011, n. 183  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).
G.U. 14 novembre 2011, n. 265 - S.O. n. 234  in vigore dal 1° gennaio 2012

Art. 15
Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente:
«40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:
«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi“»; (...)

 

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