Siete qui:Ufficio Tributi / ICI
ICI
ICI ANNO 2011 - SCADENZA SALDO VENERDI' 16/12/2011
tel. 0429 662287- fax 0429 91155 e-mail: tributi@comune.villaestense.pd.it
Il Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 14-02-2011, ha confermato le aliquote e detrazioni già in vigore per l’anno 2010.
aliquota ordinaria: 7 per mille da applicarsi sul valore degli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale.
aliquota ridotta: 6 per mille da applicarsi alle abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 compresa una pertinenza di categoria C/2, C/6 e C/7;
detrazione ordinaria: 104,00 euro da applicarsi alle abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 compresa una pertinenza di categoria C/2, C/6 e C/7;
dati per il versamento conto corrente postale: 88720305 intestato a EQUITALIA POLIS SPA - VILLA ESTENSE -PD -ICI
Con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 10-02-2011 dall'oggetto: "Individuazione valori minimi delle aree edificabili a fini dell'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2011" sono stati fissati i valori medi delle aree edificabili. Allegata delibera e tabella.
Ai sensi della risoluzione n. 12/DF del 05/06/2008 dall’oggetto: “Imposta comunale sugli immobili (ICI). Art. 1, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93. Esenzione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo punto 2 ultima parte, che testualmente recita:
“l’esenzione deve essere riconosciuta nei limiti in cui l’unità immobiliare è effettivamente destinata ad abitazione principale.
Ciò comporta che se l’immobile è:
• adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, l’esenzione spetta a ciascuno di essi;
• di proprietà di tre soggetti, ma solamente due di essi lo hanno adibito ad abitazione principale, l’ICI continua ad essere dovuta da colui che non lo ha destinato a tale uso. Pertanto, a mero titolo esemplificativo, se A è proprietario dell’immobile per il 50 %; B per il 30 % e C per il 20 %, ma esso è stato adibito ad abitazione principale soltanto da B e C, solo questi ultimi hanno diritto all’esenzione disposta dalla norma in esame, mentre A deve versare l’ICI calcolata sulla base della propria quota di possesso.” in quanto in base alle vigenti normative l’uso gratuito non è applicabile in caso di contitolarità del medesimo immobile.
Per ulteriori informazioni al riguardo rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune.
Con Decreto 12/05/2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato approvato
il modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2008 e successivi. Modelli allegati alla voce "ICI-modello 2009" e ICI-istruzioni2009".
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| regolamento per la disciplina ICI -2007.pdf | 265.08 KB |
| delibera_di_consiglio_comunale_n._5_del_14-02-2011.pdf | 112.63 KB |
| delibera_di_giunta_comunale_n._12_del_10-02-2011_-_valori_aree_edificabili.pdf | 110.43 KB |
| tabella_valori_delle_aree_edificabili_2011.pdf | 46.26 KB |
| autocertificazione_uso_gratuito_2011.doc | 390.5 KB |
| modulo_inagibilita.doc | 42 KB |
| autotutela ICI.pdf | 5.21 KB |
| RIMBORSO_ICI.doc | 30.5 KB |
| MOD_F24_editabile.pdf | 361.67 KB |
| Ici_Modello.pdf | 48.31 KB |
| dichiarazione_ici_compilabile.pdf | 141.29 KB |
| Ici_Istruzioni_dichiarazione.pdf | 121.56 KB |
| autocertificazione_uso_gratuito_2011.pdf | 73.25 KB |
| risoluzione_05-06-2008_n_12.pdf | 16.8 KB |
| risoluzione_1_-_2009_.pdf | 4.14 KB |




