Siete qui:Ufficio Tributi / ICI

ICI


 

ICI ANNO 2011 - SCADENZA SALDO VENERDI' 16/12/2011

Tutte le ulteriori informazioni e documentazioni sull'applicazione dell'Imposta possono essere richieste all'ufficio comunale Tributi piano terra con i seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì – martedì – giovedì – venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 – il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 – MERCOLEDI CHIUSO -
tel. 0429 662287- fax 0429 91155  e-mail: tributi@comune.villaestense.pd.it

Il Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 14-02-2011, ha confermato le aliquote e detrazioni già in vigore per l’anno 2010.

aliquota ordinaria:    7 per mille da applicarsi sul valore degli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale. 

aliquota ridotta:         6 per mille da applicarsi alle abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 compresa una pertinenza di categoria C/2, C/6 e C/7; 

detrazione ordinaria: 104,00 euro da applicarsi alle abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 compresa una pertinenza di categoria C/2, C/6 e C/7; 

dati per il versamento conto corrente postale: 88720305 intestato a EQUITALIA POLIS SPA - VILLA ESTENSE -PD -ICI

Con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 10-02-2011 dall'oggetto: "Individuazione valori minimi delle aree edificabili a fini dell'accertamento  dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2011" sono stati fissati  i valori medi delle aree edificabili. Allegata delibera e tabella.

 

Ai sensi della risoluzione n. 12/DF del 05/06/2008 dall’oggetto: “Imposta comunale sugli immobili (ICI). Art. 1, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93. Esenzione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo punto 2 ultima parte, che testualmente recita:
“l’esenzione deve essere riconosciuta nei limiti in cui l’unità immobiliare è effettivamente destinata ad abitazione principale.
Ciò comporta che se l’immobile è:
• adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, l’esenzione spetta a ciascuno di essi;
• di proprietà di tre soggetti, ma solamente due di essi lo hanno adibito ad abitazione principale, l’ICI continua ad essere dovuta da colui che non lo ha destinato a tale uso. Pertanto, a mero titolo esemplificativo, se A è proprietario dell’immobile per il 50 %; B per il 30 % e C per il 20 %, ma esso è stato adibito ad abitazione principale soltanto da B e C, solo questi ultimi hanno diritto all’esenzione disposta dalla norma in esame, mentre A deve versare l’ICI calcolata sulla base della propria quota di possesso.” in quanto in base alle vigenti normative l’uso gratuito non è applicabile in caso di contitolarità del medesimo immobile.

Per ulteriori informazioni al riguardo rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune.

Con Decreto 12/05/2009 del  Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato approvato
il modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2008 e successivi. Modelli allegati alla voce "ICI-modello 2009" e ICI-istruzioni2009".

AllegatoDimensione
regolamento per la disciplina ICI -2007.pdf265.08 KB
delibera_di_consiglio_comunale_n._5_del_14-02-2011.pdf112.63 KB
delibera_di_giunta_comunale_n._12_del_10-02-2011_-_valori_aree_edificabili.pdf110.43 KB
tabella_valori_delle_aree_edificabili_2011.pdf46.26 KB
autocertificazione_uso_gratuito_2011.doc390.5 KB
modulo_inagibilita.doc42 KB
autotutela ICI.pdf5.21 KB
RIMBORSO_ICI.doc30.5 KB
MOD_F24_editabile.pdf361.67 KB
Ici_Modello.pdf48.31 KB
dichiarazione_ici_compilabile.pdf141.29 KB
Ici_Istruzioni_dichiarazione.pdf121.56 KB
autocertificazione_uso_gratuito_2011.pdf73.25 KB
risoluzione_05-06-2008_n_12.pdf16.8 KB
risoluzione_1_-_2009_.pdf4.14 KB